L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545 [*], è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
[*] D.Lgs. 7 settembre 1945, n. 545 "Ordinamento amministrativo della Valle d''Aosta".